Martedì, 26 Settembre 2017 13:39

Ius soli, un passo avanti per tutti

La Cei torna alla carica. Alcuni giorni fà, in un'intervista a inBlu Radio, il network delle radio cattoliche italiane, il nuovo direttore della Fondazione Migrantes don Gianni de Robertis interviene sul dibattito sulla legge di cittadinanza. "Penso che sarà un passo avanti per il nostro Paese", e chiede ai politici cattolici di votare a favore. Ma che cosa potrebbe cambiare con la nuova proposta di legge? Ecco i punti più importanti.

La legge in vigore
L’attuale legge sulla cittadinanza italiana è fondata sul principio dello ius sanguinis, in base al quale godono della cittadinanza i figli di cittadini italiani. Gli stranieri nati in Italia, invece, possono ottenere la cittadinanza italiana solo dopo il raggiungimento della maggiore età. Possono fare domanda di cittadinanza gli stranieri extra-coomunitari legalmente residenti nel territorio da almeno 10 anni.

Che cosa cambia con la nuova proposta di legge
La nuova proposta di legge si ispira al principio dello ius soli: la cittadinanza è concessa a coloro che nascono nel territorio italiano. In realtà questo principio è smorzato da alcune condizioni specifiche previste dal nuovo disegno di legge, e per questa ragione si è parlato di “ius soli soft”. Vediamo quali sono le condizioni per l’accesso alla cittadinanza italiana e che cosa prevede il disegno di legge presentato in parlamento. 

Acquisiscono la cittadinanza italiana gli stranieri che nascono nel territorio italiano. È però necessario che almeno uno dei genitori sia in possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo CE. Non si tratta di un limite di poco conto. Infatti, il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo è subordinato ad alcuni requisiti specifici, come la titolarità di un reddito, la disponibilità di un alloggio e il possesso di altro permesso di soggiorno da almeno 5 anni. I genitori devono esprimere all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, la volontà di far acquisire al figlio nato nel territorio dello Stato, la cittadinanza italiana. Se i genitori non provvedono ad esprimere tal volontà, la cittadinanza può essere richiesta direttamente dall’interessato al compimento della maggiore età.

Per gli stranieri che non nascono nel territorio dello Stato, ma vi fanno ingresso prima del compimento della maggiore età, la proposta di legge prevede altre modalità di accesso alla cittadinanza italiana:

a) Se lo straniero fa ingresso in Italia entro il compimento del 12esimo anno di età può richiedere la cittadinanza quando abbia frequentato regolarmente per almeno 5 anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione.

b) Se lo straniero fa ingresso in Italia tra i 12 – 18 anni può richiedere la cittadinanza se risiede nel territorio dello Stato da almeno 6 anni e se ha frequentato un istituto scolastico appartenente al sistema nazionale di istruzione con il conseguimento di un titolo conclusivo.

Last modified on Martedì, 26 Settembre 2017 14:02

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